CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Circolazione / Il paziente ha diritto...

 

Il paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo desideri, piena visione e copia della cartella clinica, ma non può farsi consegnare l'originale e portarselo a casa (il paziente ha il diritto di proprietà della cartella clinica, l'ente il possesso).

In particolare, le fotografie scattate ai fini di interventi chirurgici sono dati personali e, quindi, è pienamente legittima la richiesta da parte del paziente dell'acquisizione di questa documentazione; infatti, il codice riconosce ad ognuno il diritto di accedere a tutti i propri dati personali, comprese le fotografie che ritraggono in tutto o in parte il proprio corpo (Newsletter del Garante per la privacy numero 240 del 3-9 gennaio 2005).
Nella decisione 20 settembre 2006 sul Bollettino numero 75 (vedi anche Newsletter del Garante per la privacy numero 283 del 21 novembre 2006 ) il Garante della privacy ribadisce il diritto del paziente ad avere i dati personali relativi a un esame o a un intervento che debbono essere sempre messi a disposizione dell'interessato avendo facoltà di accedere a tutti i dati che lo riguardano, in qualunque documento, supporto, anche visivo, o archivio essi siano contenuti o registrati, nulla valendo se la modalità sia facoltativa e non inserita nella cartella clinica (nel caso specifico la richiesta di una paziente ad avere la videocassetta dell'intervento ovviamente con contributo delle spese per la copia).

Ma mentre la conservazione delle cartelle cliniche ospedaliere e delle case di cura è a tempo illimitato, nessuna norma prevede che il libero-professionista debba conservare (e per quanto tempo) la scheda clinica dei propri pazienti e la documentazione allegata. Va tenuto presente che per conservare dati sensibili il libero professionista deve richiedere l'autorizzazione al paziente, in caso contrario deve distruggere ogni documento compilato tranne che sia di proprietà del paziente, nel qual caso deve restituirlo. E' ovvio che in caso di possesso il medico libero professionista ha il dovere (giuridico e deontologico) di far vedere al paziente che ne faccia richiesta, la scheda clinica coi relativi documenti e, a richiesta, darne copia. La documentazione allegata non può essere l'originale raccolta durante la degenza in ospedale o nella casa di cura, eventualmente può essere una copia. Ogni fotografia scattata con il permesso del paziente in attività privata non in regime di ricovero può essere inserita nella scheda clinica personale e con l'autorizzazione del paziente conservata per il tempo che il medico riterrà opportuno, non essendo vincolato alla conservazione da specifica normativa. In caso di eliminazione di dati sensibili, in base agli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 196/2003, va data informazione all'interessato, comprese le modalità adottate per la distruzione.

 

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